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D. 09/06/2005 n. 5
• Si rileva che, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, «in sede di prima applicazione...
• i soggetti aggiudicatori adottano... l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro che presentino uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonchè estrema complessità tecnico-organizzativa».
• Con riferimento a un bando di gara emanato da Grandi Stazioni S.p.a., il TAR Lazio ha avuto modo di pronunciarsi (sent. 11 marzo 2004 n. 2375) in ordine alla ammissibilità dell'accorpamento dei lavori ai fini dell'affidamento a contraente generale.
• Nel caso di specie il giudice amministrativo ha precisato che «non basta predicare l'unitarietà strategica degli interventi per dimostrare la necessità di trattarli tutti in un unico appalto.
• Occorre piuttosto dimostrare che l'accorpamento sia preferibile a fronte di altre soluzioni industriali possibili e che l'eterogeneità dei lavori, pur se da realizzare in contesti geografici, urbanistici ed architettonici variegati ed irriducibili, sia un costo comunque superabile dai benefici dell'unica procedura ». E ancora «se è ben vero che non è sempre illegittima la sommatoria dei vari interventi in un unico grande progetto... l'innalzamento della soglia di partecipazione delle imprese alla gara deve essere la risultante di un'esigenza ponderata, razionale e proporzionata al fine...».
• Nel richiamare l'art. 97 Cost. e i criteri di trasparenza, massima partecipazione, efficienza, efficacia e tempestività, il TAR considera che anche il trattamento mediante una pluralità di gare, «nella misura in cui parifica i tempi e le modalità di tutte le procedure mercè lotti adeguati anche all'effettiva realtà del mercato» può contribuire ad assicurare comunque l'omogeneità dei comportamenti, «obiettivo raggiungibile mediante identici standard costruttivi e qualitativi, più che con un'unità forzata».
• In definitiva, l'accorpamento non deve rappresentare lo strumento per raggiungere la soglia dell'importo minimo per l'affidamento a contraente generale, ma deve essere la risultanza di una approfondita analisi relativamente agli obiettivi, ai mezzi a disposizione ed ai finanziamenti disponibili.
• I rigorosi requisiti richiesti dal legislatore al fine di consentire l'affidamento a contraente generale comportano quindi la necessità di operare valutazioni e scelte di notevole complessità, relativamente alle effettive esigenze sottese a ogni intervento, ai tempi occorrenti per ciascuna realizzazione, all'incremento di funzionalità che l'esecuzione contemporanea, ove possibile, potrebbe portare, e al grado di complessità delle conoscenze tecniche necessarie alla realizzazione del progetto.
• Al contrario, l'accorpamento di lavori non è giustificato quando ciascun intervento presenta in realtà caratteristiche ed esigenze differenziate alle quali si potrebbe ben fare fronte con appalti separati di minore importo senza per questo comprometterne la efficiente realizzazione.
• Occorre, infatti, considerare che l'accorpamento di lavori, che ben potrebbero essere funzionalmente separati, ha riflessi di rilievo sulla partecipazione alle gare delle imprese che risulta sensibilmente ristretta, stante i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione a questo genere di affidamenti. In base alle considerazioni sopra esposte, si ritiene che
a) l'esecuzione di un'opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l'opera deve assolvere
b) le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di frazionare gli appalti, devono operare una corretta pianificazione degli interventi e certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto unicamente nei casi in cui le «parti» di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva
c) le stazioni appaltanti, in merito alla scelta di accorpare in un'unica procedura ad evidenza pubblica più appalti di lavori, devono fornire chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da detta scelta, a confronto con le altre soluzioni industriali possibili, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare.
Roma, 9 giugno 2005 Il presidente: Rossi Brigante
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